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Secondo la Cassazione in tema di abusi edilizi l’onere di provare l’ultimazione dei lavori per la prescrizione compete a chi trae vantaggio da tale istituto giuridico
Con la sentenza n. 44510/2019 la Suprema Corte (Terza Sezione) ha ribadito il principio per il quale:
il ricorrente che intende retrodatare la data di prescrizione ha l’onere di fornire prova dell’ultimazione del manufatto.
Inoltre, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l’ultimazione dei lavori che segna il dies a quo coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci.
Consolidato che, in materia di abusi edilizi, la prescrizione opera soltanto in ambito penale, ci si chiede: “da quando decorre il tempo per disporre la prescrizione del reato di abuso edilizio? E su chi ricade l’onere di provare la fine dei lavori in un contenzioso per la realizzazione di un’opera abusiva?”
Il caso dell’abuso edilizio
Il caso in questione si riferisce ad un ampliamento, di 16,70 m², (tettoia chiusa sui lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili) che alterava la fisionomia originaria del manufatto ed era realizzato senza i necessari titoli ed in difformità da un’autorizzazione ottenuta in sanatoria, oltre che in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere in zona sismica.
A seguito dell’accertamento dell’attività edilizia era conseguito un procedimento penale conclusosi con la condanna del costruttore per reati edilizi. Quest’ultimo, tuttavia, lamentava che i giudici si erano pronunciati dopo molto tempo e che, nel frattempo, il reato si era prescritto. Inoltre, a suo avviso, i lavori erano terminati molto prima di quanto rilevato dal Tribunale.
Di parere opposto i tecnici del Comune, secondo cui l’opera era “di recentissima fattura”.
La decisione della Cassazione
La Cassazione era chiamata ad intervenire a seguito del ricorso presentato dal costruttore per la riforma della decisione della Corte di appello, che lo vedeva soccombente per i motivi su espressi.
I giudici di Cassazione prendono una precisa posizione sulla questione: è compito del soggetto che richiede a proprio favore l’intervenuta prescrizione dare la prova certa del momento in cui siano cessati i lavori abusivi.
Dall’esame degli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emergevano secondo i giudici elementi che portavano a far ritenere che i lavori illeciti fossero ancora in corso al momento dell’accesso dei pubblici ufficiali. Pertanto, in assenza di altri elementi dei quali abbia dato prova il ricorrente, il termine necessario a prescrivere avrebbe dovuto essere calcolato dal momento del sopralluogo da parte dell’autorità, che come ovvio determinava la cessazione di ogni ulteriore attività illecita.
Il costruttore, che al contrario voglia dare prova di una precedente cessazione dei lavori edilizi, deve fornire ben precisi elementi dai quali risulti in maniera evidente la definitiva sospensione di ogni attività.
Se, al contrario, fossero stati i giudici a voler dimostrare la mancata prescrizione del reato, sarebbe stato loro richiesto di fornire informazioni attendibili sulla fine dei lavori.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/abusi-edilizi-fine-lavori-onere-della-prova/