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Cassazione: nessuna responsabilità penale del costruttore in caso di mancanza degli elementi oggettivi (realizzazione immobile) o soggettivi (dolo o colpa) per la configurabilità del reato
La responsabilità penale del costruttore, in riferimento alla realizzazione di opere senza titolo edilizio, può essere totalmente esclusa solo nel caso di evidente mancanza degli elementi oggettivi o soggettivi per la configurabilità del reato.
L’importante chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13608/2019 che definisce gli esatti limiti di responsabilità penale nel caso di reati edilizi.
Il caso
Il caso in esame riguarda la realizzazione da parte di un cittadino (costruttore) di alcune opere in assenza delle prescritte autorizzazioni. Decorso un elevato lasso di tempo, gli illeciti penali si estinguevano per prescrizione, anche in caso di reati edilizi, determinando il venir meno del procedimento.
Il Tribunale di prime cure, e la Corte d’Appello poi, hanno dichiarato di non dover procedere nei confronti del costruttore.
In particolare:
- i reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del dpr 380/2001 sono estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001
- il reato di cui all’art. 181, comma 1 dlgs 42/2004 è estinto per prescrizione.
Tuttavia, il costruttore ricorre presso la Corte di Cassazione al fine di ottenere una pronuncia che accertasse la sua esclusione da ogni responsabilità penale nel caso in esame.
Il ricorrente evidenzia come la sua condotta non potesse essere considerata reato in base alle seguenti motivazioni:
- le risultanze della documentazione esibita e le dichiarazioni testimoniali assunte in riferimento ai reati urbanistici avrebbero consentito di escludere categoricamente la sua partecipazione ai reati ascritti
- la prescrizione del reato evidenzierebbe l’insussistenza del reato paesaggistico, rispetto al quale sarebbe intervenuta sanatoria
Chiede, inoltre, l’accoglimento del ricorso per i reati concernenti opere in cemento armato che, nel caso specifico, non sarebbero state mai realizzate.
La Corte di Cassazione
Esaminata la normativa che regolamenta le figure di reato in materia edilizia, i giudici di Cassazione asseriscono che per la configurabilità del reato deve essere accertata l’esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi, richiesti dalla normativa.
Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo si tratta, ad esempio, della realizzazione di un immobile; tuttavia tale elemento oggettivo deve essere accompagnato sempre anche da un elemento soggettivo, costituito dal dolo o dalla colpa.
Nel caso di dolo, il soggetto agente deve essere consapevole di tenere una determinata condotta e di volerne gli effetti; nel caso di colpa, invece, la condotta del soggetto agente deve essere connotata da imperizia o negligenza.
Pertanto, concludono gli ermellini, solo nel caso in cui sia accertata la presenza di tali elementi si può configurare il reato edilizio con tutte le sue conseguenze anche da un punto di vista sanzionatorio per chi ne abbia realizzato gli elementi costitutivi.
Nel caso in esame il ricorso è inammissibile: non esistono prove che accertano l’assenza degli elementi oggettivi o soggettivi necessari alla configurabilità del reato.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 13608/2019

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/responsabilita-abuso-edilizio-sentenza-cassazione/