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Le Entrate chiariscono i casi/requisiti in cui è obbligatorio l’accatastamento degli stabilimenti balneari: autonomia funzionale e reddituale, stabilità nel tempo, permanentemente assicurati al suolo
Con la risposta n. 372/2019 le Entrate trattano il tema dell’accatastamento degli stabilimenti balneari, stabilendo quando esso sia necessario.
L’interpello è formulato da alcune imprese balneari che chiedono di conoscere se siano tenute, come richiesto dal loro Comune, a presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’arenile demaniale, sebbene tali costruzioni non rientrino nella circolare n. 216473/2016 emanata dall’Agenzia delle Entrate e per le quali è previsto tale obbligo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di esprimere un parere sul quesito posto, le Entrate affrontano il tema della riconducibilità o meno di un bene alla nozione di “unità immobiliare” e, pertanto, richiamano le norme che regolano l’iscrizione in Catasto dei beni immobili, allo scopo di chiarire quali siano le opere per le quali scaturisce l’obbligo di accatastamento.
Cosa è un’unità immobiliare
Ai sensi dell’art. 40 del dPR n. 1142/1949 costituisce un’unità immobiliare:
ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di 3 fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente
Successivamente, il decreto del Ministro delle finanze n. 28/1998 ha precisato:
l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale
Pertanto, in base alle predette disposizioni, al fine di poter annoverare tra le “unità immobiliari” un manufatto, anche solo semplicemente appoggiato al suolo, occorre che siano contemporaneamente soddisfatti, i requisiti di :
- autonomia funzionale
- autonomia reddituale
- stabilità nel tempo.
Accatastamento degli stabilimenti
Successivamente la circolare M_TRA/DINFR 2592/2008 (emanata congiuntamente dal Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio) ha fornito indicazioni operative relativamente alle richieste di concessione di beni demaniali che prevedono la realizzazione di opere oggetto di accatastamento, annoverando tra queste le seguenti tipologie:
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato
- strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento.
Le Entrate precisano che:
Tanto premesso, si rappresenta che la circostanza che la suddetta circolare non faccia esplicita menzione ad altre tipologie di manufatti non si traduce per queste nell’insussistenza dell’obbligo di accatastamento, essendo, invece, necessario, verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui al citato DM n. 28 del 1998.
Si consideri, ad esempio, la remota possibilità che manufatti prefabbricati di rilevanza catastale, realizzati quindi per essere stabili anche nel tempo, possano essere semplicemente poggiati su un arenile, senza un’interposta piattaforma di sostegno in conglomerato cementizio armato.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che sussiste l’obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area demaniale, qualora questi ultimi posseggano i requisiti di cui al citato dm n. 28/1998.
Clicca qui per scaricare l’interpello

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/accatastamento-degli-stabilimenti-balneari/