Il MIBAC chiarisce che l’eventuale assenza della Sovrintendenza nella conferenza dei servizi non rappresenta un parere favorevole ai fini dell’autorizzazione paesaggistica
Con il parere n.23231 del 27 settembre 2018 il MIBAC, Ministero dei Beni Culturali, risponde al quesito di un Comune in merito al silenzio-assenso in caso di autorizzazione paesaggistica, chiedendo se:
la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, qualificandosi quale “assenza/assenso”, possa comportare il superamento dell’avviso negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del codice di settore da parte dell’autorità preposta (regione o comune subdelegato) in ragione della mancata conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale e se la determinazione favorevole della conferenza di servizi possa sostituire l’autorizzazione paesaggistica, ove l’amministrazione procedente si sia espressa negativamente e il Ministero non abbia partecipato alla riunione e non abbia espresso alcun parere
Il quesito riguardava un’autorizzazione paesaggistica respinta dal Comune (su delega della Regione), in sede di conferenza di servizi la Sovrintendenza non aveva partecipato; il Comune allora si chiedeva se l’assenza del Ministero potesse essere intesa come un “silenzio/assenso” e quindi rappresentava un parere favorevole che permettesse di “superare” il parere negativo del Comune.
Il Ministero chiarisce che:
Il “silenzio-assenso”, di cui all’art. 17-bis della L n. 241 del 1990, all’interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice di settore, è limitato alla sola ipotesi di proposta positiva da parte dell’amministrazione procedente
Quindi il “silenzio/assenso” della Sovrintendenza è eventualmente applicabile solamente previo parere favorevole del Comune. Infatti il Codice dei Beni Culturali all’art. 146 prevede un meccanismo di “co-decisione“, subordinando il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla doppia delibera conforme dell’amministrazione procedente e del Ministero.
Pertanto, in linea di principio, il diniego dell’amministrazione preposta all’intervento di modificazione del paesaggio esclude l’esigenza del “doppio controllo”, ossia la necessità di una seconda valutazione rimessa alla Soprintendenza, essendo peraltro difficile ipotizzare che quest’ultima, titolare della funzione di conservazione e protezione del paesaggio, possa esprimersi favorevolmente a fronte di un diniego (o proposta negativa) dell’amministrazione locale in ragione della mancata conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale
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