Autorizzazione paesaggistica semplificata: obbligatorio il parere delle commissioni di paesaggio locali e la presentazione dell’esame paesistico
Dal 6 aprile 2017 è in vigore il dpr 31/2017 che introduce semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica circa il rinnovo delle autorizzazioni e le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale che nell’iter procedurale, abrogando il vecchio dpr 139/2010.
In pratica, il nuovo regolamento individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione) ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura). Negli allegati A e B del dpr 31/2017 sono individuati rispettivamente:
- 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
- 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto
Comunicati della regione Lombardia
Con i comunicati n. 144 e 145 del 22 ottobre 2018 (pubblicati sul BURL del 29 ottobre scorso), la regione Lombardia ha fornito utili chiarimenti rivolti agli enti locali lombardi, nonché all’intero territorio nazionale, circa la corretta applicazione del dpr 31/2017 in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata e presentazione dell’esame paesistico.
Nel dettaglio, in riferimento al seguente quesito degli enti locali lombardi:
E’ obbligatorio il parere delle commissioni di paesaggio locali per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata?
la regione Lombardia ha chiarito che (comunicato 144/2018) ai sensi del dpr 31/2017, anche in caso di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, è obbligatoria l’acquisizione del parere della commissione per il paesaggio locale; il riferimento alle procedure semplificate di cui al dpr 139/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), contenuto nella legge regionale, deve dunque intendersi come riferito alla norma nazionale vigente (ossia il dpr 31/2017).
Anzi, come precisato nel comunicato, l’omissione di tale passaggio procedurale costituisce un vizio di legittimità del provvedimento finale e può condurre alla decadenza del provvedimento stesso.
Inoltre, viene precisato che il termine di 20 giorni per la trasmissione di tutta la pratica alla Soprintendenza è di ordine ordinatorio (la sua inosservanza non provoca delle vere e proprie decadenze) e non perentorio (la sua inosservanza crea una decadenza insanabile).
Con il comunicato 145/2018 la regione Lombardia risponde, invece, al seguente quesito:
Nei territori assoggettati a tutela paesaggistica ex d.lgs. 42/2004 è dovuta, qualora il dpr 31/2017 escluda l’obbligo della acquisizione della autorizzazione paesaggistica, la presentazione dell’esame paesistico?
Al riguardo chiarisce che l’obbligo dell’esame paesistico riguarda gli interventi da realizzarsi nelle zone non soggette ad autorizzazione paesaggistica individuate nel Piano paesistico regionale (Ppr); tale obbligo non va esteso, invece, a quegli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, ossia agli interventi che ai sensi del dpr 31/2017 sono stati valutati a priori, a livello nazionale, irrilevanti sotto il profilo paesaggistico in ragione della loro particolare natura.
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Clicca qui per scaricare i comunicati del 22 ottobre 2018, n. 144 e n. 145