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Spese di manutenzione dei balconi: dalla Cassazione l’elenco degli elementi a carico del singolo condòmino e quelli, invece, del condominio
Molti dei contenziosi in condominio nascono qualora occorre determinare a chi spettano le spese per la manutenzione dei balconi: condòmino o condominio?
Con l’ordinanza n. 7042/2020 la Corte di Cassazione ha fornito utili precisazioni circa le spese a carico del singolo proprietario dell’appartamento e quelle, invece, a carico dell’intero condominio.
Il caso
Il caso in esame riguarda il ricorso contro una delibera dell’assemblea condominiale, in base alla quale veniva stabilito che tutti i condòmini dovessero eseguire i lavori di manutenzione sui balconi.
Una condomina avanzava, però, ricorso contro il condominio volendo essere esonerata dalle spese relative al rifacimento dei balconi degli altri condomini della scala C e chiedendo, inoltre, la restituzione delle spese di ristrutturazione dei balconi degli altri condomini,
A suo dire, l’assemblea non poteva prendere decisioni in merito.
Dopo un lungo iter processuale il ricorso giunge in Cassazione.
Decisione della Cassazione
La Cassazione ha affermato che il balcone aggettante è di esclusiva proprietà del singolo proprietario che lo usa.
Pertanto, essendo il pavimento di esclusiva proprietà del condòmino, a lui solo spettano le spese per la sua manutenzione.
Alla luce di tale presupposto, la Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.
Elementi a carico del condòmino e condominio
Infine, secondo un consolidato orientamento di questa Corte:
in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913; arg. anche da Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071).
Pertanto, ecco un elenco degli elementi del balcone, le cui spese di manutenzione sono a carico del proprietario dell’appartamento (condòmino) che vi accede, ossia:
- opere di pavimentazione
- la manutenzione della piattaforma o della soletta
- il rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura o della decorazione del soffitto.
A carico del condominio sono, invece:
- gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore
in quanto sono elementi che si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Ricordiamo, infatti, una precedente sentenza della Corte Cassazione circa le spese per la manutenzione dei frontalini dei balconi, da ripartire secondo apposite tabelle millesimali poiché è un intervento di competenza condominiale e attengono al decoro architettonico dell’edificio.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza n. 7042/2020

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/chi-paga-le-spese-di-manutenzione-dei-balconi-in-condominio/