Come si effettua il controllo di accettazione del calcestruzzo e come si eseguono i controlli di accettazione di tipo A e di tipo B, in ottemperanza delle Nuove NTC 2018.
in data 20.02.2018, sono state pubblicate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che dovranno essere applicate a partire dal 22 marzo 2018. Tuttavia i controlli di accettazione del calcestruzzo, rimangono pressoché invariati rispetto alle NTC 2008.
Il Direttore dei lavori ha l’obbligo di eseguire dei controlli regolari durante la realizzazione di un’opera in c.a., per verificare la conformità del calcestruzzo messo in opera rispetto a quanto stabilito dal progetto.
Se la quantità di calcestruzzo utilizzato per realizzare opere strutturali è uguale o minore di 1500 MC allora bisognerà effettuare un
Controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1
Ogni controllo di accettazione tipo A è rappresentato da tre prelievi.
Ogni prelievo è costituito da 2 cubetti di calcestruzzo; quindi per un controllo di tipo A, bisogna confezionare almeno 6 cubetti da sottoporre alle prove di laboratorio.
Il controllo tipo A inoltre è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea minore o uguale a 300 mc. Se ad esempio si realizza una struttura in cui vengono impiegati 700 MC di c.a., sarà necessario effettuare 3 controlli di tipo A, ossia 1 controllo per i primi 300 mc, 1 controllo per i secondi 300 mc ed un controllo per i residui 100 mc.
Ogni controllo di accettazione tipo A è rappresentato da tre prelievi e quindi occorrono 6 cubetti.
E’ da tenere presente inoltre che:
– va eseguito 1 prelievo ogni 100 mc di getto di miscela omogenea (cls avente le stesse caratteristiche);
– va eseguito almeno un prelievo per ogni giorno di getto;
Nel caso di strutture con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
Esempio di controllo di accettazione di tipo A del calcestruzzo:
Giorni di getto | quantità di cls gettato (mc) | Obbligo di prelievo giornaliero |
giorno 1 | 130 | 2 prelievi |
giorno 2 | 70 | 1 prelievo |
giorno 3 | 30 | 1 prelievo |
giorno 4 | 80 | 1 prelievo |
giorno 5 | 110 | 2 prelievi |
Totale prelievi | 7 prelievi (14 cubetti) |
Stando alle prescrizioni sull’obbligo giornaliero, occorrerebbero quindi 7 prelievi (14 cubetti).
Una volta determinata dal laboratorio la resistenza di tutti i provini (cubetti) occorre definire la resistenza di ciascun prelievo. Al riguardo, la resistenza del prelievo è pari alla media delle resistenze dei 2 provini che lo costituiscono:
Rprel. = (Rcub1 + Rcub2)/2
Il controllo di accettazione di tipo A si effettua verificando le seguenti disequazioni:
- R1 ≥ Rck – 3,5 (N/mm²)
- Rm ≥ Rck + 3,5 (N/mm² )
dove:
- R1 è la resistenza minima del prelievo [min (Rprel.1; Rprel.2; Rprel.3)]
- Rm è la resistenza media dei 3 prelievi [(Rprel.1+Rprel.2+Rprel.3)/3]
Se le disequazioni sono verificate, il controllo di tipo A è positivo.
Se la quantità di calcestruzzo utilizzato per realizzare opere strutturali supera i 1500 MC allora bisognerà effettuare un
Controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2
Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo.
Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi (30 cubetti), ciascuno dei quali eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio). Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.7.
Infine, la resistenza caratteristica Rck di progetto dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%.
Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
Le prove a compressione vanno eseguite dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del D.P.R. n.380/2001, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
I prelievi di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, rispettando i limiti fissati dai controlli di accettazione”.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
– l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
– una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
– l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
– il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
– la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
– la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
– l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
– le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
– le modalità di rottura dei campioni;
– la massa volumica del campione;
– i valori delle prestazioni misurate.
I compiti attribuiti al direttore dei lavori
la norma intende sottolineare i compiti attribuiti al Direttore dei Lavori, che deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei provini di calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo sotto la propria responsabilità:
- a redigere apposito Verbale di prelievo;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo;
- a fornire indicazioni circa le modalità di conservazione dei provini in cantiere, fino alla consegna al laboratorio incaricato delle prove;
- ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.
- a sottoscrivere la domanda di prove al Laboratorio ufficiale, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino;
- a consegnare i provini presso il Laboratorio ufficiale;
Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Viene inoltre precisato che il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove.
Avrei una domanda: da dove si evince che se vengono superati 100mc di getto va fatto un prelievo? Grazie.
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