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La demolizione di opere abusive deve avvenire entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso altrimenti la competenza passa al Prefetto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), le modifiche apportate al dpr n. 380/2001 (TUE) sono subito operative: molteplici, quindi, le conseguenze per l’attività professionale in materia edilizia.
Tra le varie misure previste della legge semplificazioni, si segnala quella in merito alla demolizione di opere abusive: l’art. 10-bis della legge semplificazioni (semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) sostituisce integralmente l’art. 41 del dpr n. 380/2001 (demolizione di opere abusive) e cambia così, in buona sostanza, la competenza delle procedure di demolizione.
Ricordiamo che è stata, inoltre, ampliata la definizione di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia mentre sono state introdotte altre novità anche per le strutture temporanee ed i manufatti leggeri.
Il nuovo art. 41 del dpr 380/2001
Il nuovo comma 1 dell’art. 41 prevede che, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione da parte del Comune, entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, si ha il trasferimento delle competenze al Prefetto.
La prefettura provvederà ad eseguire le demolizioni avvalendosi, per ogni esigenza tecnico-progettuale, degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire.
Inoltre, rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che per la materiale esecuzione dell’intervento il Prefetto può avvalersi del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.
Inoltre, sempre entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, è obbligo dei responsabili del Comune di comunicare al Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi in modo da poter procedere alla demolizione.
Riportiamo di seguito il testo del nuovo art. 41 del dpr n. 380/2001:
1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/legge-semplificazioni-e-demolizione-opere-abusive/