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Per gli Ermellini il regolamento condominiale non può bloccare la decisione del singolo condomino di effettuare il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Nulli eventuali divieti
Con la sentenza n. 32441/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito, ai sensi dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., che il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento centralizzato non è disponibile, e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco.
I condomini possono sempre separare la propria unità immobiliare dall’impianto comune e provvedere diversamente a mantenerla confortevole durante la stagione fredda. E questo anche ove il regolamento condominiale di natura contrattuale vieti espressamente il distacco e obblighi i comproprietari a sostenere le relative spese.
Il caso
Due condomini richiedevano accertamento giudiziale del proprio diritto a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a carico in relazione alle spese di esercizio, impugnando le delibere assembleari con le quali era stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati approvati il consuntivo e il preventivo delle spese condominiali per il riscaldamento.
Il tribunale adito respingeva la domanda e la Corte d’Appello territoriale confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, rilevando che l’art. 10 del regolamento condominiale, di natura contrattuale, prevedesse espressamente il divieto di distacco dall’impianto centralizzato e l’obbligo di tutti i condomini di concorrere alle relative spese di esercizio. Di qui il ricorso proposto dai condomini dinanzi alla Suprema corte.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ. che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
La decisione della Suprema corte
Con la sentenza n. 32441 dello scorso mese di dicembre la Cassazione è tornata nuovamente a fare chiarezza sulla questione, confermando a chiare lettere il diritto dei condomini al distacco dall’impianto centralizzato.
La Suprema corte ha chiarito che anche eventuali ostacoli frapposti dal regolamento di natura contrattuale al diritto di distacco previsto dall’art. 1118 c.c. sono destinati a non avere alcuna rilevanza ove sussistano le condizioni (oggettive) che ne rendono possibile l’esercizio.
Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di legittimità, il distacco aveva inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato nella misura del 10% e i relativi importi erano stati corrisposti.
La Cassazione ha quindi evidenziato come il diritto del condomino a distaccarsi dal predetto impianto non sia di natura disponibile e come quindi eventuali divieti contenuti nel regolamento condominiale siano da considerarsi nulli. Il regolamento condominiale, hanno spiegato i giudici, può invece legittimamente obbligare il condomino rinunciante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è derogabile.
Nel caso specifico, poi, trattandosi di regolamento condominiale preesistente all’entrata in vigore del nuovo disposto di cui all’art. 1118 c.c., la norma sopravvenuta incide sull’efficacia della clausola contrattuale.
In conclusione il ricorso è stato accolto; per l’effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impianto-centralizzato-di-riscaldamento/