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Per la Corte Costituzionale le leggi regionali possono prevedere deroghe alle norme in materia di distanze tra edifici: vi sono però delle condizioni da rispettare
Torniamo a parlare di distanza tra edifici con la sentenza n. 13/2020 della Corte Costituzionale relativa all’applicabilità della deroga ai limiti di distanza tra costruzioni prevista dal dm n. 1444/1968.
Ricordiamo, innanzitutto, che la “distanza tra edifici” serve ad evitare la formazione di intercapedini pericolose o pregiudizievoli da un punto di vista sanitario; è l’art. 9 del dm n. 1444/1968 che prevede una prima serie di distanze minime tra costruzioni.
La Corte Costituzionale, con la nuova sentenza, si è pronunciata circa la legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Lombardia dell’11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui deroga alla distanza pari all’altezza del fabbricato più alto.
I fatti in breve
Il procedimento in questione riguarda l’impugnazione della variante del piano di governo del territorio del Comune di Sondrio. La variante aveva sottratto le zone di nuova edificazione ed urbanizzazione, poste all’interno del tessuto urbano consolidato, alla normativa che impone una distanza pari all’altezza dell’edificio più alto.
Il Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/2005 della Lombardia che consentiva di derogare alle norme sulle distanze.
Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada si rivolgevano alla Corte Costituzionale sollevando la questione di legittimità costituzionale.
Decisione della Corte Costituzionale
Alla luce di un’attenta analisi della legge regionale Lombardia, la Corte Costituzionale ha respinto le motivazioni sollevate dal Consiglio di Stato e affermato la legittimità della normativa regionale.
La disciplina in esame salvaguarda per i soli interventi di nuova costruzione il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a 10 metri e ne consente la deroga soltanto tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
Distanza tra edifici e decreto Sblocca Cantieri
Ricordiamo che da giugno, per effetto del decreto Sblocca Cantieri, ci sono delle novità circa le distanze minime tra edifici, previste dall’articolo 9, commi 2 e 3, del dm 1444/1968: si applicano obbligatoriamente solo alle zone C di espansione.
Nelle altre zone, ogni Ente può decidere quali regole seguire.
Il provvedimento ha, inoltre, stabilito che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza dell’edificio ricostruito con quello demolito.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 13/2020

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sentenza-deroga-distanze-tra-edifici/