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Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche: è ininfluente l’aumento di volumetria ma occhio alla data di inizio lavori, vale solo per quelli iniziati a partire dal 1° gennaio 2017
Utili chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate (con la risposta n. 409/2019) in relazione alle detrazione sismabonus per acquisto case antisismiche.
In particolare, viene chiarito che il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche può essere concesso in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, ma a condizione che le procedure autorizzative risultino avviate a partire dal 1° gennaio 2017.
Interpello
La società interpellante dichiara di aver realizzato in zona sismica 2 un progetto di demolizione di 4 fabbricati collabenti e di ricostruzione di 7 abitazioni unifamiliari in attuazione della legge regionale n. 21/2009 (Piano casa) che prevede, oltre ad un aumento premiale di cubatura, la possibilità di realizzare più edifici nello stesso lotto.
Tale progetto è stato autorizzato con permesso di costruire nel 2016 e poi con permesso di costruire in variante sostanziale nel 2017.
Il contribuente specifica di non essere in possesso della prescritta asseverazione in quanto non era necessaria nel momento in cui il progetto fu avviato, ma che intende uniformarsi alle modalità intervenute.
In particolare, viene chiesto se:
- la demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di un numero maggiore di edifici possa beneficiare del sismabonus, detrazione prevista dall’art. 16 del dl n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013 e da ultimo modificato dall’art. 8 del dl n. 34/2019;
- abbia rilevanza la data del permesso di costruire che è anteriore all’entrata in vigore del dl n. 34/2019.
In pratica viene chiesto se gli acquirenti delle villette possano usufruire del sismabonus nonostante l’aumento del numero degli edifici ricostruiti e se ha rilevanza il fatto che la data del permesso a costruire sia anteriore a quella dell’entrata in vigore del dl n. 34/2019 (che ha esteso l’agevolazione anche alle zone sismiche 2 e 3).
Risposta delle Entrate
Le Entrate ricordano che il comma 1-septies dell’art. 16 del dl n. 63 del 2016, inserito dall’articolo 46-quater del dl n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.096/2017, nella versione attualmente vigente prevede che:
qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 % e dell’85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (…).
Pertanto, in riferimento al primo quesito, la risposta delle Entrate è positiva: è prevista per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione, difatti non si rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Con riferimento al secondo quesito, le Entrate ribadiscono quanto espresso nella circolare n. 13/E del 2019, ossia che a partire dal 1° gennaio 2017 la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data, restano escluse quelle realizzate precedentemente.
Nel caso in esame, quindi, tenuto conto che la data di avvio delle procedure autorizzatorie è antecedente al 1° gennaio 2017 e che l’istante non ha prodotto alcun parere dell’Ufficio Tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio del procedimento rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico, si ritiene che gli acquirenti degli immobili ceduti dall’istante non possano beneficiare della detrazione d’imposta di cui al citato articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 per ogni unità immobiliare del nuovo fabbricato.
Dato che, nel caso esaminato, le procedure erano iniziate prima di questa data, l’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 409/2019

Indirizzo articolo: http://biblus.acca.it/interpello-ae-sismabonus-acquisto-case-antisismiche/