Esenzione tributi catastali
Quando si trasmette un atto di aggiornamento catastale in modalità telematica (Pregeo o Docfa) o si richiedere un’estratto di mappa, c’è la possibilità, in alcune condizioni, di non pagare i tributi catastali.
Vediamo i casi più ricorrenti:
- Allineamento identificativo catastale (DOCFA);
- Variazione di Toponomastica (DOCFA);
nel caso si presenti una denuncia di variazione DOCFA per la modifica dell’indirizzo o del numero civico di una unità immobiliare; - Planimetria già presentata su supporto cartaceo, ma non presente nell’archivio informatico (DOCFA);
Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perchè smarrita dallʼufficio. Bisogna ricordarsi di indicare “0” (zero), nellʼapposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari; - Art. unico L. 15/5/1954 n. 228 (applicabile ad EDM, PREGEO e DOCFA)
questo è il caso tipico di tipi di aggiornamento che riguardano beni di proprietà di Regioni, province, Comuni ed Enti di Beneficenza. - Art. 73 Legge 14/05/1981 n° 219 (applicabile ad EDM, PREGEO e DOCFA)
quando i tipi di aggiornamento catastale riguardano fabbricati che hanno beneficiato dei contributi ai sensi della Legge di cui sopra (eventi sismici dell’Irpinia e Basilicata del 1980); - Esenzione tributi – art. 1 Legge 21/11/1967 n. 1149 – esproprio per pubblica utilità (applicabile ad EDM, PREGEO e DOCFA);
Esonero dall’imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 12/12/1967)
Art. 1 -Esonero dall’imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità. Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonchè quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione, sono esenti dall’imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell’uso cui sono destinati. - Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431 art. 28 Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell’agosto 1962
Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l’imposta comunale sui materiali da costruzione. L’importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall’imposta generale sull’entrata. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della amministrazione dei lavori pubblici.
Da questo link è possibile scaricare la tabella completa delle esenzioni.
Caso pratico:
Accatastamento di un campo sportivo comunale, a cui sono state applicate le seguenti esenzioni:
esenzione EDM (estratto di mappa digitale)
esenzione PREGEO
esenzione DOCFA
È necessario chiedere anticipatamente le esenzioni? Grazie