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Il Tar Emilia chiarisce che all’interno della fascia di rispetto autostradale vi è un vincolo di inedificabilità con carattere assoluto che prescinde dalla caratteristiche dell’opera realizzata
Con la sentenza n. 536/2019 del Tar Emilia Romagna viene affrontato il tema della fascia di rispetto autostradale entro il cui perimetro vi è un vincolo di inedificabilità assoluto, indipendentemente dalle caratteristiche delle opere (nel caso specifico una pista in asfalto per kart senza opere in sopraelevazione).
I fatti in breve
Una società gestisce un parco attrezzato ed una pista di karting cross a ridosso dell’autostrada.
A seguito della realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14, la pista di karting risulta all’interno della fascia di rispetto autostradale e di conseguenza la società presenta un progetto preliminare di ulteriore arretramento della sede della pista.
A seguito del respingimento del progetto la società propone ricorso innanzi al Tar contro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e contro la società Autostrade; chiedendo l’annullamento delle note MIT con cui:
- viene espresso parere negativo sulla richiesta di modifica del tracciato della pista
- viene sollecitato il ripristino dei luoghi all’esito della nota Ministeriale
Secondo la ricorrente, in base agli artt. 16 e 18 del dpr n. 285/1992 e gli artt. 26 e 27 del dpr n. 495/1992 le fasce di rispetto previste da tali norme non si applicherebbero all’attività della società ricorrente in quanto la pista di karting non costituisce un manufatto sopraelevato che può costituire disturbo per la circolazione dei veicoli sull’autostrada.
La decisione del Tar
Il Tar respinge il ricorso premettendo che:
Il concessionario autostradale ha l’obbligo di segnalare, al Concedente (MIT), la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada.
Inoltre, il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza che ha affermato:
Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalla caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (Consiglio di Stato, IV, 27 gennaio 2015, n. 347).
In pratica, secondo il Tar, il vincolo di inedificabilità assoluto non è imposto per motivi legati alla sicurezza, ma per assicurare al concessionario, all’occorrenza, lo spazio adeguato per eseguire lavori di varia natura sul tracciato.
Ne discende che “le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass. civ., n. 6118/1995) o che costituiscano mere sopraelevazioni (Cass. civ., n. 193/1987) o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti” (T.A.R. Campania 1461/2011, Consiglio di Stato 2062/2013 e 2076/2010, T.A.R. Lombardia 2353/2011).
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/fascia-di-rispetto-autostradale/