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Le foto aerofotogrammetriche storiche possono provare lo stato originario dei luoghi. Ecco i chiarimenti della Cassazione
La sentenza penale della Cassazione n. 10792/2021 conferma ancora una volta la possibilità di portare in giudizio come prova dello stato dei luoghi foto aerofotogrammetriche , anche storiche e datate.
Il caso
Una privata aveva acquistato nel 2007 una proprietà il cui immobile risultava, in seguito, sconfinare parzialmente nella proprietà del vicino per abusi edilizi risalenti ad oltre 20 anni prima dell’acquisto.
Va premesso che la nuova proprietaria, dopo l’acquisto, aveva anch’essa effettuato alcuni lavori edilizi proprio su quella parte dell’edificio che risultava insistere sulla proprietà confinante, poiché credeva di aver ormai usucapito l’area.
Per tali nuove opere, eseguite in assenza del necessario titolo edilizio, la proprietaria aveva presentato una domanda di sanatoria presso il Comune.
Il vicino, facendo leva su questi ultimi lavori e sulla domanda di sanatoria, presentava ricorso contro la nuova proprietaria per i reati di cui all’art. 633 (Invasione di terreni o edifici) del Codice penale.
Il primo giudizio della Corte di Cassazione
La vicenda giungeva in Cassazione, che scagionava la proprietaria.
Attraverso alcune aerofotogrammetrie storiche risalenti al 1955, infatti, i giudici accertavano la sussistenza dei primi abusi edilizi fin da quella data e, quindi, che l’occupazione ulteriore di superficie non era imputabile alla nuova proprietaria né ai lavori da essa successivamente eseguiti.
Per i giudici la proprietaria non era consapevole dell’invasione del fondo altrui.
Il vicino ricorrente, sosteneva invece che quelle foto storiche fossero superate dalle più recenti aerofotogrammetrie del 2003 e 2008 dalle quali si evinceva la differenza volumetrica del fabbricato ante 2007 (data di acquisto dell’immobile da parte dell’imputata) e post 2008, data successiva alla realizzazione dei recenti lavori edili per i quali era stata richiesta anche la sanatoria.
Con un nuovo ricorso del vicino, che impugnava la precedente sentenza, la vicenda giungeva nuovamente in Cassazione.
Il secondo giudizio della Corte di Cassazione
Per gli ermellini è irrilevante la circostanza sottolineata dal vicino dell’aumento di volumetria che emergerebbe dal raffronto delle aerofotogrammetrie del 2003, del 2008 e del 1955 e della data della domanda di sanatoria edilizia presentata dalla vicina.
Ciò che conta per i giudici è il possesso ultraventennale del terreno, ed il conseguente usucapione.
L’area infatti era occupata ancor prima dell’acquisto della vicina dell’immobile nell’anno 2007; ciò ha causato nella stessa vicina l’inconsapevolezza di avere utilizzato per i lavori da lei effettuati una parte di terreno altrui.
La Cassazione spiega, infatti, che:
L’aerofotogrammetria del 1955 ha attestato che l’invasione del terreno era risalente a quell’anno, con la conseguenza che la ristrutturazione edilizia operata su un manufatto che già era presente sul terreno altrui fornisce ragionevole giustificazione dell’affidamento riposto dall’acquirente sull’intervenuta usucapione per possesso ultraventennale del fondo altrui occupato.
Gli ermellini, a conclusione, fanno una precisazione su come il vicino abbia impostato erroneamente le argomentazioni del ricorso e spiegano che l’aumento di volumetria (invocato dal vicino) può, infatti, dipendere anche da una altezza maggiore del nuovo manufatto e non dalla maggiore superficie occupata, pacificamente riscontrabile in sede di condono.
Quindi il vicino non avrebbe dovuto fare riferimento all’aumento di volumetria del manufatto, elemento incontestato ed emergente dalla stessa domanda di sanatoria edilizia, ma ad un incremento della superficie occupata dopo l’anno 2007, successivamente all’acquisto dell’immobile da parte della vicina.
Per tale conclusione finale il ricorso è dichiarato inammissibile.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/foto-aerofotogrammetriche-storiche-possono-provare-lo-stato-dei-luoghi/