Il calcolo del compenso del CTU nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali
Premessa
La norma dispone che la richiesta di liquidazione del compenso e delle spese al Magistrato debba essere presentata entro 100, giorni (200 giorni per indennità o spese di viaggio e soggiorno) dal deposito della relazione peritale.
Responsabile della liquidazione del compenso è il Magistrato il quale valuta la richiesta formulata dal C.T.U. e liquida mediante decreto di liquidazione, la somma relativa ai compensi ed alle spese.
Cumulabilità degli onorari (Cass.sez.II, 23.03.2007 n.7186)
“Ai fini della liquidazione degli onorari del C.T.U., deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal Giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari, sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”
Il criterio delle vacazioni è uno dei tre criteri per determinare il compenso di un CTU (o di un Perito d’Ufficio).
I tre criteri, fissati dal D.M. 30/05/2002, sono:
• onorario fisso;
• onorario a percentuale;
• onorario a vacazioni.
Dei tre criteri, quello delle vacazioni è un compenso a tempo ed una vacazione è definita come un periodo di 2 ore.
esempio 1: valutazione di immobile prima dei lavori, entità dei lavori e importi versati, la valutazione allo stato attuale (art.13 attività di estimo + art.12 contabilità e congruità)
esempio 2: progetto divisionale con valutazione dei beni mobili e immobili del matrimonio (art.13 attività di estimo + art.3 per analogia alla materia patrimoni)
esempio 3: valutazione di immobile, verifica edilizio-urbanistica e abusi, verifica canone locativo (art.13 attività di estimo + art.12 verifica progetti + art.16 calcolo equo canone)
Calcolo delle vacazioni
Innanzitutto il CTU deve stabilire, il numero di ore complessive che sono state necessarie per portare a termine l’incarico, dal momento iniziale del giuramento fino al deposito della relazione, per ogni operazione svolta relativa alla perizia (ad esempio accesso e ricerche presso il Catasto, gli uffici Comunali e Regionali, i sopralluoghi, le sessioni di attività allo studio ecc.).
E’ importante tenere presente che le vacazioni si esprimono solo in multipli di 0,5, per cui ad esempio se la lettura, la compilazione e la trasmissione dell’accettazione del giuramento comporta l’impiego di 1 ora, si dovrà conteggiare metà vacazione;
il raggiungimento di un ufficio pubblico per ritirare un documento comporta l’impiego di 2 ore e quaranta minuti; allora vanno conteggiate 2,5 vacazioni;
Una volta stabilito il numero totale di vacazioni, le stesse andranno poi moltiplicate per il compenso previsto.
Attualmente, il compenso è pari a € 8,15 per ogni vacazione (si avete letto bene, fanno circa 4 € ad ora!). Fa eccezione la prima vacazione, che è retribuita con un importo di € 14,68
Per cui, ad esempio, un incarico che ha comportato 81 vacazioni, sarà retribuito con:
(prima vacazione): 1 x 14,68 = 14,68
(vacazioni successive): 80 x 8.15 = 652
per un totale di onorario a vacazione di € 666,68
Il compenso determinato può essere aumentato nei casi di urgenza:
- raddoppiato, se per il compimento dell’incarico è fissato un termine massimo di 5 giorni;
- aumentato fino alla metà, se per il compimento dell’incarico è fissato un termine massimo di 15 giorni.
Il massimo di 4 vacazioni al giorno non si applica quando l’incarico viene svolto alla presenza dell’Autorità Giudiziaria.
Esempio pratico di calcolo vacazioni
Per un incarico il CTU ha eseguito le seguenti attività:
Attività | Durata | Numero di vacazioni |
Giuramento | 1 h | 0.5 |
Accesso sui luoghi di causa | 3 h e 20 minuti | 2 |
Accesso in Comune per ritiro documenti | 1 h e 40 minuti | 1 |
Incontro con le parti per un tentativo di conciliazione | 4 h e 10 minuti | 2.5 |
n° 10 sessioni di 6 h di attività di studio | 60 h (10 x 6) | 30 |
n°14 sessioni di 5h di attività di studio | 70 h (14 x 5) | 35 |
deposito relazione | 35 minuti | 0.5 |
TOTALE: 71.5 |
Il compenso sarà pari a :
- 14,68 per la prima vacazione
- 8.15 per le successive 70.5= 8.15 x 70,5= 574.58
Per un totale di € 589.26.
fonte: peritoinforma.com
Bisogna tenere conto che la discrezionalità del Giudice è molto ampia;
Quando si prepara l’istanza di liquidazione del compenso, bisogna fare in modo di specificare sempre il numero di vacazioni utilizzate per ciascuna attività (anche la più banale).
Applicazione degli onorari a percentuale
L’art.1 del D.M. 30.05.2002 stabilisce che, “per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra unità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo (nel caso di procedimento penale) e, per la consulenza tecnica (nel caso di procedimento civile), al valore della controversia”.
Il valore della controversia deve essere precostituito al momento della domanda.
Se non fosse possibile applicare il criterio predetto, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Un orientamento della S.C.C., in mancanza di un valore della controversia, ovvero nei casi in cui il valore della stessa sia esiguo a fronte di un lavoro impegnativo del C.T.U., è quello che ritiene ammissibile applicare la “tabella a percentuale” sul valore o importo desunto dal Consulente. (Cass.sez.II, 10.04.1999 n.3509)
La norma nelle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002 prevede un importo massimo di
scaglione cui applicare le relative percentuali pari ad € 516.456,90.
Su tale aspetto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che si debba rimanere nell’ambito dei valori fissati dalla norma e non considerare l’eccedenza.
L’eventuale eccedenza di valore rispetto a quello massimo stabilito dalle tabelle, può essere segnalato al Giudice per una valutazione di “eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, per l’aumento degli onorari fino al doppio (art.52 D.P.R. 115/2002).
Aumento e riduzione degli onorari
La riduzione è operata dal Giudice nel caso il C.T.U. abbia ritardato, senza motivo e giustificazione, e senza quindi aver richiesto ed ottenuto proroga per il differimento del termine di deposito.
La riduzione è pari ad 1/3 per onorari fissi e variabili mentre, per quelli a vacazione non terrà conto del tempo successivo alla data originaria del deposito.
Chiarimenti e C.T.U. integrativa
Per i chiarimenti resi verbalmente nel corso dell’udienza, non viene presentata al Giudice nessuna notula.
Qualora, autorizzato dal Giudice, il C.T.U. redigerà una “relazione integrativa” e potrà richiedere la liquidazione del relativo compenso.
Però, se detti chiarimenti o integrazioni sono dovuti a carenze della prima consulenza tecnica, non spettano al tecnico ulteriori compensi.
Decreto di liquidazione
Natura:
titolo provvisoriamente esecutivo, in quanto è facoltà delle parti interessate di
proporre opposizione nelle forme previste dall’art.170 D.P.R. n.115/2002: l’efficacia diverrà definitiva solo se esso non sarà opposto nei termini previsti da detta disposizione (20 gg dalla notifica).
Efficacia:
il decreto pronunciato nell’ambito del procedimento potrà essere speso, quale titolo
esecutivo, nei confronti della parte che il Giudice abbia identificato come obbligata.
Secondo la giurisprudenza, le parti sono comunque sempre obbligate in solido al
pagamento delle spese liquidate al CTU.
Il decreto pone a carico della parte in giudizio un’anticipazione delle spese, poiché destinato ad essere superato dalla definitiva regolamentazione delle spese operata con la sentenza.
Opposizione:
avverso il decreto di liquidazione è concessa opposizione da proporsi, a pena di
decadenza, entro 20 gg dalla data della sua notifica. Il giudizio può essere introdotto
solo a ministero di un difensore e potrà avere ad oggetto solo questioni inerenti alla misura dei compensi liquidati con il decreto, nonché alla loro congruità rispetto alla natura e all’entità dell’opera svolta. Il procedimento si conclude con ordinanza che ha natura decisoria e definitiva, ricorribile solo in Cassazione.
Procedimenti pratici a seguito della L. 132/2015
Onorario D.M. 30 maggio 2002, art. 12 – attività di verifica di rispondenza alle prescrizioni di progetto e di collaudo dei lavori eseguiti.
L’articolo prevede un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.
Il perito estimatore applicherà sempre e comunque l’importo massimo pari ad € 970,42.
Onorario D.M. 30 maggio 2002, art. 16 – attività di verifica di locazione e congruità.
In presenza di contratti di locazione, verifica se il canone è inferiore oltre 1/3 di quello di mercato (al fine di verificare se sono opponibili alla procedura esecutiva).
L’articolo prevede un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.
Il perito estimatore per la ricerca della presenza del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, applicherà l’importo minimo pari ad € 145,12.
Ove fossero presenti uno o più contratti, il perito potrà richiedere, a sua discrezione, un importo fino al massimo di € 970,42.
Nel caso di accordo tra le parti senza l’avvio di messa all’asta dell’immobile, al CTU deve essere liquidato l’onorario senza la decurtazione del 50% ?