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Le Entrate chiariscono come e quando è dovuta l’imposta di bollo per il deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere in cemento armato
Con la risposta n. 319/2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando è dovuta l’imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere in cemento armato.
Se per la denuncia il pagamento è di 16.00 euro per foglio, per gli allegati tecnici il pagamento del bollo è dovuto solo in caso d’uso.
Quesito
Un Comune fa presente che ai sensi dell’art. 3, comma 1 del dpr n. 642/1972, tutte le istanze presentate ad una pubblica amministrazione scontano l’imposta di bollo.
Al riguardo l’ente precisa che, relativamente alla denuncia di opere edilizie in cemento armato, richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura di 16.00 euro per i seguenti documenti:
- deposito della documentazione strutturale
- deposito per gli interventi di sopraelevazioni (per i quali è obbligatorio il parere tecnico)
- deposito delle varianti
- deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.
Premesso quanto sopra, il Comune interpellante chiede quindi di conoscere se sia corretto richiedere l’assolvimento dell’imposta di bollo per i predetti documenti.
Parere dell’Agenzia
Le Entrate premettono che il dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia), all’articolo 65, comma 1, dispone che:
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
I successivi commi 3 e 4 del predetto articolo 65, prevedono, altresì, che alla denuncia devono essere allegati il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, e che al costruttore, all’atto stesso della presentazione, sia restituita una copia del progetto e della relazione con l’attestazione di avvenuto deposito.
A tal proposito, si osserva che le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642.
Per quanto riguarda gli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori è stato precisato, che sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.
Ulteriori chiarimenti riguardano inoltre: opere in sopraelevazione, varianti e fine lavori.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/imposta-di-bollo-per-la-denuncia-di-opere-cemento-armato/