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Il Tar Molise chiarisce che in un concorso di idee la proposta progettuale non deve essere definita nei dettagli
Con la sentenza n. 91/2020 del Tar di Campobasso si chiarisce quale grado di definizione debba avere una proposta di progetto presentata nell’ambito di un concorso di idee: la proposta ideativa non consiste in un progetto definito nei dettagli.
Il caso
Un Comune molisano indiceva un concorso di idee per la realizzazione di tre scuole. Una RTP di professionisti risultava vincitrice per la proposta progettuale riguardante una delle tre scuole da realizzare.
Per la stessa scuola arrivava classificato in seconda posizione uno studio professionale che successivamente faceva ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del concorso.
Tra le motivazioni addotte al ricorso vi era principalmente il fatto di ritenere incompleta la proposta progettuale della RTP vincitrice e di non aver evidenziato in essa il rispetto di tutte le normative del caso.
Per il ricorrente, quindi, la proposta progettuale del vincitore non era conforme al bando.
La sentenza del Tar Molise
Secondo i Giudici del Tar: “trattandosi di un concorso di idee e non di un concorso di progettazione, in sede di presentazione delle offerte è sufficiente presentare una proposta ideativa, inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di indeterminatezza” tanto più che quei dettagli progettuali, come i parcheggi, che il ricorrente sottolinea essere mancanti, non erano nemmeno stati richiesti dal bando come requisiti minimi e comunque non a pena causa di esclusione.
Per Giudici sulla scorta dell’art. 156 comma 3 del dlgs n. 50/2016, secondo il quale nel concorso di idee “non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica“:
ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta ideativa”, un’idea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti sviluppi e non un progetto definitivo in ogni suo aspetto
Concludendo, in un concorso di idee è sufficiente presentare un’idea progettuale non definita nei dettagli. La commissione giudicatrice, alla quale è lasciato ampio margine discrezionale di valutazione dell’idea progettuale nell’interesse pubblico, ha il compito di accertare che quell’idea di progetto non risulti in contraddizione con ciò che richiede il bando di gara o con specifiche disposizioni di legge.
Per tale motivo il ricorso è stato respinto.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Molise sul concorso di idee

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/in-un-concorso-di-idee-quale-grado-di-definizione-deve-avere-la-proposta-progettuale/