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La circolare INPS conferma anche per il 2019 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%
Con il decreto interministeriale 24 settembre 2019, e con la successiva circolare INPS n. 145 del 28 novembre 2019, è stata confermata per il 2019 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili.
Con la circolare, l’INPS, fornisce le indicazioni sui requisiti e sulle modalità operative per l’accesso al beneficio.
La riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, si applica ai soli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Riduzione contributiva per il 2019
La riduzione contributiva consiste in una riduzione sull’ammontare dei contributi dovuti, nella misura del 11,50%, dall’impresa per le assicurazioni sociali (Inps e Inail), diverse da quella pensionistica.
Il beneficio, non cumulabile con altre forme di agevolazione, si applica solo agli operai con 40 ore settimanali di lavoro; sono pertanto esclusi i lavoratori a tempo parziale.
La regolarità contributiva va dimostrata attraverso il Durc (Documento unico di regolarità contributiva); è necessario, quindi, non aver riportato alcuna condanna passata in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Caratteristiche della riduzione contributiva
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Clicca qui per scaricare il decreto 24 settembre 2019
Clicca qui per scaricare la circolare INPS n. 145/2019

Indirizzo articolo: http://biblus.acca.it/riduzione-contributiva-imprese-edili/