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La circolare INPS conferma anche per il 2020 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%
Con il decreto del Ministero del lavoro del 4 agosto 2020, e con la successiva circolare INPS n. 110, del 29 settembre 2020, è stata confermata per il 2020 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili.
Con la circolare, l’INPS, fornisce le indicazioni sui requisiti e sulle modalità operative per l’accesso al beneficio.
Ricordiamo che la riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, si applica ai soli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Riduzione INPS edili 2020
La riduzione contributiva consiste in una riduzione sull’ammontare dei contributi dovuti dall’impresa per le assicurazioni sociali (INPS e Inail), diverse da quella pensionistica.
La regolarità contributiva va dimostrata attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); l’accesso al beneficio è subordinato quindi alle seguenti condizioni:
- il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del DL n. 223/2006).
Beneficiari
Hanno diritto alla riduzione contributiva i datori di lavoro classificati:
- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Clicca qui per scaricare il decreto ministeriale 4 agosto 2020
Clicca qui per scaricare la circolare INPS n. 110/2020 sulla riduzione contributiva edili

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/riduzione-contributiva-imprese-edili/