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Per la Cassazione il corretto isolamento acustico di un immobile deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto
L’esecuzione dei lavori in edilizia (come in qualsiasi altro ambito):
- deve avvenire con l’osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività che concorre all’esecuzione dell’opera;
- deve corrispondere nella progettazione e nell’esecuzione alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto;
ne consegue che l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d’arte.
E’ quanto asserisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7875/2021.
Il caso
Un condominio citava in giudizio l’impresa che aveva realizzato il fabbricato a causa di alcuni problemi riscontrati in merito al cattivo isolamento acustico dell’edificio.
La vicenda giungeva in Corte d’Appello che condannava l’impresa al risarcimento dei danni.
In particolare l’impresa lamentava che:
- il CTU aveva accertato i difetti su porzioni di proprietà esclusiva di singoli condomini e non su parti comuni del fabbricato, per tale motivo il Condominio non sarebbe stato legittimato a richiedere i danni in prima persona, richiesta oltretutto arrivata tardivamente;
- nella costruzione/progettazione dello stabile (realizzato nel 2002) aveva correttamente applicato le prescrizioni in materia di insonorizzazione degli edifici previste dal DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno“.
La questione giungeva infine presso il giudizio della Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici, per quel che riguarda il primo motivo lamentato dall’impresa ricorrente, ritengono che:
anche alla stregua dell’art. 1130, n. 4, c.c., sussiste la legittimazione dell’amministratore a proporre l’azione di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi, col determinare un’alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile, riguardino l’intero edificio condominiale e i singoli appartamenti
Gli ermellini, infatti, spiegano che (nel caso in esame) l’accertata mancanza di un adeguato isolamento acustico nelle pareti divisorie, solai e facciata configura un danno comune che abilita alternativamente l’amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.
Per quel che riguarda il secondo motivo, i giudici osservano che per l’esecuzione a regola d’arte dell’immobile, l’impresa avrebbe dovuto applicare all’epoca della costruzione (2002) del fabbricato condominiale le norme sui requisiti acustici dettate dal DPCM 5 dicembre 1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici” (come ritenuto anche dal giudizio precedente della Corte d’Appello).
La Cassazione chiarisce che il DPCM 5 dicembre 1997 (che ha integrato l’art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico“) determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono (tuttora) rispettare.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/insufficiente-isolamento-acustico-puo-costituire-grave-difetto-dopera/