Il Consiglio di Stato ribadisce che in un progetto definitivo o esecutivo non vi è obbligo di allegare la relazione geologica se non richiesta: la sua assenza non comporta l’esclusione dalla gara
Con la sentenza n. 5364/2018 il Consiglio di Stato ribadisce che il dpr 207/2010, nell’indicare le relazioni tecniche e specialistiche da porre a corredo del progetto definitivo, non fissa in modo assoluto il principio della necessità delle (dieci) relazioni ivi contemplate, ma fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione.
I fatti in breve
Con un ricorso del 2017, proposto innanzi al TAR Veneto, una società impugnava il provvedimento del responsabile unico del procedimento della gara d’appalto per lavori concernenti una cassa di espansione sul torrente Muson, indetta dalla Regione Veneto.
Si precisa che la gara era stata vinta da un’altra società mentre la ricorrente si era posizionata solo terza (la seconda impresa era fallita nel frattempo).
Si chiedeva l’annullamento del contratto d’appalto stipulato con la ditta vincitrice, con conseguente aggiudicazione e subentro nel contratto in suo favore, oltreché il risarcimento di tutti danni subiti a causa dell’operato della Regione poiché:
illegittimamente la Regione avrebbe rifiutato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore della ditta nonostante la mancata indicazione, nell’ambito della compagine dell’aggiudicataria, del nominativo del geologo.
Il TAR per il Veneto dichiarava inammissibile il ricorso in considerazione della portata non autonomamente lesiva dell’atto impugnato e rigettava la domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato pur evidenziando che:
- la Regione osservava che “per la natura e tipologie delle opere da realizzare previste nel progetto definitivo (…) gli elaborati progettuali predisposti per l’appalto delle opere in argomento contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti al fine di una corretta progettazione delle opere stesse”
- la stazione appaltante rilevava (con motivazione tutt’altro che di stile) che “sussistono prioritari interessi pubblici alla realizzazione delle opere in oggetto, in quanto finalizzate alla sicurezza idraulica della città di Castelfranco Veneto e dei Comuni limitrofi, già gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 2010”
- la Regione osservava altresì che “sussiste un evidente e prioritario interesse pubblico all’attuazione, in tempi celeri, degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico di cui sopra”
Rigettava il ricorso chiarendo che:
nella tesi dell’appellante l’espressa indicazione del nominativo del geologo si sarebbe resa necessaria in considerazione del fatto che la relazione geologica (anche a prescindere dalla sua espressa indicazione nell’ambito della lex specialis di gara e in virtù delle previsioni di cui al dpr 207/2010 e di cui al dm.14 gennaio 2008) costituisce un elemento essenziale del progetto definitivo e di quello esecutivo, con la conseguenza di rendere necessaria per ciascun concorrente l’indicazione del professionista il quale procederà alla predisposizione della relazione geologica (da intendersi quale allegato necessario della progettazione esecutiva).
In mancanza di tale (necessaria) indicazione l’aggiudicazione risultava irrimediabilmente illegittima e avrebbe dovuto condurre (in modo altrettanto necessario) all’annullamento dell’aggiudicazione.
L’appellante però non fornisce, secondo il CdS, alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che la previsione di una relazione geotecnica (e non anche di una relazione geologica) non assicurerebbe un adeguato livello di sicurezza in relazione alle peculiarità dell’area e ai rischi connessi, inoltre risulta che gli allegati previsti dalla stazione appaltante fossero soltanto:
- la relazione generale al progetto
- la relazione geotecnica
- la relazione modellistica
- la relazione tecnica
- la relazione paesaggistica
Non era quindi richiesta la relazione geologica.
Il Consiglio di Stato ricorda che il dpr 207/2010, inglobato in parte del Codice Appalti, nell’indicare le 10 relazioni tecniche e specialistiche da porre a corredo eventuale del progetto definitivo, non fissa in modo assoluto il principio della necessità di tutte e 10 le relazioni, ma prevede la possibilità per il responsabile del procedimento di escluderne alcune attraverso una specifica determinazione.
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