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Per il Tar Lombardia bisogna valutare le caratteristiche specifiche dell’intervento ai fini del rispetto delle distanze tra costruzioni
Una struttura accessoria come una scala in ferro, esterna e scoperta, se possiede determinate caratteristiche strutturali e di posizionamento deve essere conteggiata ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati.
Ce lo spiega il Tar Lombardia con la sentenza n. 472/2021.
Il caso
La proprietaria di un immobile ad uso residenziale con annesso giardino presentava una SCIA al Comune per la realizzazione di una scala in ferro scoperta.
La scala era destinata a collegare esternamente il piano terra ed il giardino con il primo piano della casa.
L’opera consisteva in una struttura in ferro con gradini e pianerottoli in grigliato a maglia larga, stabilmente infissa a terra.
Alla realizzazione del manufatto si opponevano i vicini sostenendo il mancato rispetto delle distanze legali tra la scala e la facciata della loro abitazione.
Il Comune, accertando una distanza minore dei 10 metri prescritti dal dm n. 1444/68, annullava in autotutela gli effetti della SCIA.
La proprietaria faceva, quindi, ricorso al TAR.
La sentenza del Tar Lombardia
I giudici del Tar premettono che la giurisprudenza (sia civile che amministrativa) è concorde ad includere nel calcolo delle distanze legali tra edifici anche le strutture accessorie di un fabbricato, come la scala esterna, pur se scoperta, quando questa presenta i connotati di “consistenza e stabilità”.
Il Tar, infatti, spiega che:
anche ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera.
I togati precisano che l’inclusione delle strutture accessorie tra le costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze legali, è dovuta alla necessità di voler assicurare le condizioni di salubrità sotto il profilo igienico-sanitario, mediante l’eliminazione di nocive intercapedini.
A tal fine non incidono tanto i materiali utilizzati per la creazione della scala quanto le sue caratteristiche utili a creare tali indebite intercapedini.
Nel caso in esame, conclude il Tar, la scala rientra nella definizione di costruzione rilevante al fine di verificare il rispetto dell’art. 9 del dm 1444/68.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/la-realizzazione-di-una-scala-esterna-in-ferro-viola-le-distanze-tra-costruzioni/