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Ok alla manutenzione straordinaria per le modifiche alle destinazioni d’uso urbanisticamente non rilevanti ed ai prospetti degli edifici. Incluse nelle ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria
La legge n. 120/2020 (legge semplificazioni), di conversione del dl 76/2020, è stata pubblicata in Gazzetta il 14 settembre e prevede tante novità in materia di appalti, edilizia, urbanistica, professione, mobilità.
Tra queste segnaliamo le modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (TUE) ed in particolare l’aggiornamento delle definizioni degli interventi classificabili come “manutenzione straordinaria” e “ristrutturazione edilizia”.
Modifiche all’art. 3 del TUE
Con l’art. 10 della legge semplificazioni vengono modificate le definizioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e d) del comma 1 dell’art. 3 del dpr n. 380/2001; con l’obiettivo di ampliarne l’ambito applicativo.
Nuova definizione di manutenzione straordinaria
Con la modifica dell’art. 3, comma 1, lett. b) è ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
- la modifica alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
- le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del dlgs. 42/2004.
Di seguito in grassetto le modifiche introdotte dal dl semplificazioni al testo unico in edilizia all’art. 3, comma 1, lett. b):
“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nuova definizione di ristrutturazione edilizia
In base alle modifiche introdotte dalla legge semplificazioni al Testo Unico Edilizia, è ampliata anche la definizione di ristrutturazione edilizia.
Costituiscono ora ristrutturazione edilizia gli interventi:
- di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Tali interventi possono prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria purché inclusi in interventi di rigenerazione urbana;
- interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Le modifiche al dpr n. 380/2001 sono le seguenti, all’art. 3, comma 1, lett. d):
“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Demolizione e ricostruzione per immobili vincolati o in zona A
Sottolineiamo che durante l’iter di conversione in legge del decreto è stata introdotta una limitazione per gli interventi su immobili sottoposti a tutela (ai sensi del Codice dei beni culturali) e quelli ubicati nelle zone omogenee A.
Essa prevede che per gli immobili tutelati e/o in zona A, debbano essere mantenuti inalterati, a seguito di demolizione/ricostruzione:
- la sagoma;
- i prospetti;
- il sedime;
- le caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistete;
- la volumetria.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/manutenzione-straordinaria-e-ristrutturazione-edilizia/