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La Cassazione stabilisce che le imprese che si occupano di edilizia, anche con attività ausiliarie, devono essere iscritte alle Casse a prescindere dai codici Istat
Con l’ordinanza della Cassazione n.9803/2020 viene ribadito un importante principio: per le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario), e applicano il CCNL, vige l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili, a prescindere dal codice Istat.
I fatti in breve
Un’impresa svolgeva un’attività ausiliaria a quella edile, occupandosi all’interno di un ampio cantiere, del solo montaggio e smontaggio dei ponteggi.
L’appalto, vinto da un’altra impresa, riguardava i lavori di ordinaria manutenzione di una galleria e di un viadotto.
L’impresa subappaltatrice applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del commercio ed era classificata come commerciale:
- presso la Camera dì commercio della propria Provincia (con il codice Istat 7732);
- ai fini previdenziali presso l’INPS.
Per la Cassa Edile competente sul territorio, l’impresa invece sarebbe dovuta figurare tra i suoi iscritti.
La vicenda giunge in Tribunale che, sia in primo grado sia in appello, respinge le motivazioni dell’impresa, dando ragione alla Cassa.
La Corte d’appello
In appello i Giudici danno torto all’impresa poiché:
- non può porsi alcun automatismo tra il codice assegnato dagli enti previdenziali, “secondo astratte previsioni tipologiche”, ed il concreto accertamento dell’attività svolta, che dai riscontri documentali, deve ritenersi appartenente all’area dell’edilizia (progettazione, smontaggio e manutenzione e riparazione di ponteggi);
- l’art. 49 della Legge n. 88/1989 (ruoli e compiti dell’INPS e INAIL) induce a ritenere che rientra nell’attività edile anche l’attività ad essa accessoria o ausiliaria, come quella svolta dalla ricorrente;
- l’art. 118 dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti), nel disciplinare il sub appalto, obbliga l’affidatario ad osservare il CCNL relativo al settore ed alla zona nella quale si eseguono le prestazioni.
La decisione della Cassazione sull’iscrizione alla cassa edile
La Suprema Corte ha esaminando l’attività effettivamente svolta dall’impresa ed ha negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa Istat e l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta.
I Giudici hanno accertato che l’impresa svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, ed era quindi obbligata ad essere iscritta alla Cassa Edile competente.
Conseguentemente la mancata iscrizione alla Cassa, obbligatoria per le imprese edili che applicano CCNL edilizia, e l’eventuale mancato versamento della relativa contribuzione comporta infatti una situazione di irregolarità contributiva che quindi impedisce il rilascio del DURC.
La Cassazione quindi respinge il ricorso dell’impresa.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza della Cassazione

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/liscrizione-alle-casse-edili-e-obbligatoria-anche-per-le-attivita-ausiliarie-a-prescindere-dal-codice-istat/