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La Cassazione chiarisce che né il condominio né i singoli condomini possono impedire l’istallazione di un ascensore per disabili
Con l’ordinanza n. 31462/2018 la Corte di Cassazione affronta il tema dell’istallazione di un ascensore da parte di un disabile, a proprie spese, contro la volontà del condominio e di alcuni condomini.
La Corte ribadisce che in questi casi prevale il principio di solidarietà e quindi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il condomino disabile può, a proprie spese, decidere di istallare un ascensore anche contro la volontà del resto del condominio.
Ricordiamo come l’istallazione per disabili permetta di superare il vincolo storico ed è legittima anche se comporta la riduzione del vano scala, così come analizzato nei precedenti articoli e sentenze.
I fatti in breve
Alcuni condomini di uno stabile ritenendo illegittima l’istallazione di un ascensore da parte di un loro vicino disabile chiedevano:
- il ripristino dello stato dei luoghi
- risarcimento del danno
Il vicino disabile nell’istallare l’ascensore aveva ridotto le dimensioni di un varco “utile per il passaggio delle persone e di cose e di eventuali biciclette o scooter”.
Il Tribunale di Ascoli Piceno prima e la Corte di Appello di Ancona poi, rigettavano le istanze dei condomini.
In particolare, i giudici di appello rilevavano, a seguito di indagini peritali, che tramite la rimozione degli scarichi e la demolizione della muratura di rivestimento era possibile ottenere una larghezza del suddetto varco di 84 cm, sufficiente al passaggio anche delle moto.
Nel rigettare i ricorsi i giudici precisavano che:
avendo i convenuti assunto a loro carico tutte le spese di realizzazione dell’impianto di ascensore, costituiva un loro diritto ex art. 1102 c.c. procedere alla collocazione dell’ascensore, dovendosi attribuire prevalenza all’esigenza di avvalersi di un impianto indispensabile ai fini di una completa e reale utilizzazione del bene, tenuto conto delle previsioni di cui alla legge n. 13/89. Poiché nella fattispecie l’impianto, già legittimato ex art. 1102 c.c., poneva dei limitati effetti negativi per le altrui proprietà, doveva ribadirsene la legittimità.
Per la Cassazione, chiamata a decidere in via definitiva:
l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012; conf. Sez. 2, Sentenza n. 10852 del 16/05/2014).
I giudici chiarivano che laddove non vi sia una ripartizione di spesa tra tutti i condomini, e quindi la spesa è stata assunta interamente a carico da un condomino, trova comunque applicazione la norma generale di cui all’art. 1102 cod. civ. che contempla:
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune
Valutazione questa che è stata compiuta dal giudice di appello, che escludeva che sussistesse una limitazione dell’altrui proprietà incompatibile con la realizzazione dell’opera.
Pertanto i ricorsi dei condomini venivano rigettati e gli stessi venivano condannati a risarcire il vicino, per i danni causati dal ritardo della messa in funzione dell’ascensore.
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Indirizzo articolo: http://biblus.acca.it/listallazione-di-un-ascensore-per-disabili-non-puo-essere-negata-dal-condominio/