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La sentenza del CdS chiarisce che le migliorie riguardanti tutti gli aspetti tecnici sono consentite; le varianti progettuali no
Per poter determinare l’esclusione da una gara d’appalto con il sistema di selezione delle offerte basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra varianti (non consentite) e miglioramenti (ammessi) rispetto ai progetti posti a base di gara.
Pertanto è necessario valutare se le soluzioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria, costituiscano o meno varianti; nel caso di miglioria che non comporta alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto dell’Amministrazione, non vi è esclusione dalla gara.
Il chiarimento in merito arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6793/2019, a conferma di un consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi un precedente articolo di BibLus-net).
Il caso
Il caso in esame riguarda il ricorso proposto da una società X per l’annullamento dell’aggiudicazione, da parte della Provincia di Campobasso in favore di un’altra società Y, della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova scuola.
Il Tar Molise accoglieva il ricorso principale proposto dalla società X, ritenendo che l’offerta migliorativa proposta dalla Y (copertura dell’edificio scolastico con una tettoia frangisole di rilevante dimensioni in acciaio) fosse una vera e propria modifica del progetto dal punto di vita tipologico, strutturale e funzionale, per cui sarebbero stati necessari nuovi pareri, autorizzazioni e permessi (in particolare permesso di costruire, validazione progettuale, autorizzazione sismica).
Ricorreva in appello la Y, chiedendo la riforma della sentenza del Tar che considerava una variante (inammissibile) piuttosto che un miglioramento (ammissibile) la realizzazione del frangisole a copertura del lucernario di vetro.
La decisione del CdS
I giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto chiarito la differenza tra soluzioni migliorative e varianti.
Soluzioni migliorative
Nelle gare d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative possono liberamente riguardare tutti gli aspetti tecnici che il progetto a base di gara della Stazione Appaltante ha lasciato aperti; non possono invece essere modificate le caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione.
Varianti
Le varianti costituiscono, invece, modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale; possono essere ammesse solo se preventivamente autorizzate nel bando di gara che deve comunque definire i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un diverso rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.
In sintesi, le proposte migliorative sono soluzioni tecniche che non incidono sulla struttura, sulla funzione o sulla tipologia del progetto, ma riguardano singole lavorazioni o aspetti tecnici; mentre le varianti vanno a modificare il progetto.
Nel caso in esame, la tettoia frangisole, contenuta nel progetto presentato dall’appellante, non costituisce una variante del progetto posto a base di gara in quanto non va ad incidere in alcun modo sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto.
Lo stesso consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice di primo grado aveva espressamente affermato che:
la tettoia de qua non incide in modo significativo sulla struttura a sollecitazioni sismiche in presenza di isolanti sismici ed il suo effetto sulla statica e dinamica dell’edificio è trascurabile; non comporta un peggioramento percettibile dei profili di affidabilità sismica della soluzione proposta, né una modifica sostanziale dei calcoli strutturali elaborati con riferimento al progetto posto a base di gara, aggiungendo ancora che essa non determina neppure la necessità di richiesta di parere all’Ufficio Regionale Deposito Sismico, giacché nella Regione Molise non esiste l’istituto dell’autorizzazione sismica, ma soltanto il deposito del progetto (nel caso di privati) ovvero la comunicazione di avvenuto deposito (nel caso di soggetti pubblici).
In definitiva, la tettoia non presenta caratteristiche tali da poter essere qualificata come variante essenziale del progetto posto dall’amministrazione a base di gara, e come tale inammissibile.
Inoltre, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, il fatto che per la realizzazione della tettoria sia (eventualmente) necessario il rilascio del permesso di costruire ed una (nuova) validazione del progetto da realizzare, non costituiscono elementi idonei a qualificare la tettoia come variante essenziale piuttosto che come offerta migliorativa.
Conclusioni
Una soluzione migliorativa al progetto posto in gara, quale la tettoia, che comporta l’eventuale necessità del rilascio del permesso di costruire ed una nuova validazione del progetto, non implica che si è in presenza di una variante essenziale.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 6793/2019

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sentenza-cds-migliorie-o-varianti-nelle-gare-appalto/