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La Cassazione stabilisce che in caso di noleggio di mezzi con personale, anche il noleggiatore è responsabile di eventuali abusi edilizi
Con un’importante sentenza della Cassazione, la n. 49022/2019, viene stabilito che in caso di noleggio “a caldo” (cioè un noleggio di mezzi e del personale necessario per manovrarli) l’impresa noleggiatrice è corresponsabile di eventuali abusi edilizi realizzati, così come è responsabile di eventuali infortuni dei propri dipendenti.
I fatti in breve
A seguito di lavori sbancamento, secondo i Giudici “non proprio irrilevanti” (fronte di 13-15 m; profondità di 6 m; altezza di 5 m) realizzati in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo paesaggistico, oltre al proprietario del suolo, veniva chiamata in causa anche l’impresa che aveva fornito i mezzi ed il relativo personale (si tratta cioè di un noleggio “a caldo” cioè di mezzi+personale).
Il Tribunale di primo grado prima, e la Corte di Appello poi, avevano condannato anche il titolare dell’impresa che aveva fornito i mezzi, ed i relativo personale per manovrarli.
Il titolare dell’impresa presenta quindi ricorso in Cassazione, precisando che:
il noleggiatore non partecipava alla realizzazione del risultato avuto di mira dal proprietario del fondo, e non aveva posizioni di garanzia in merito alla realizzazione dell’opera abusiva, atteso che egli metteva solamente a disposizione il macchinario nonché, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo.
La sentenza della Cassazione
Per i Giudici il ricorso è inammissibile. Essi infatti premettono che:
Il ricorrente ha inteso sostenere la propria estraneità all’opera ed all’intervento eseguito in considerazione della propria posizione contrattuale di noleggiatore, obbligato solamente alla consegna di un mezzo necessario, nonché di un manovratore esperto, al fine di consentire l’esecuzione del lavoro (pacificamente abusivo).
Il richiamo alle norme infortunistiche
I Giudici raffrontano le responsabilità dell’impresa in caso di inosservanza delle norme urbanistiche/edilizie con quelle infortunistiche, infatti, essi scrivono che:
nell’ipotesi di noleggio “a caldo” di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016, Pesolillo, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, Rv. 242490).
A questo proposito, infatti, è stato colà osservato che attraverso la valorizzazione della posizione di garanzia di colui che, consapevolmente, conceda un mezzo comunque utilizzato in un’attività rischiosa, è in tal modo offerta tutela, non puramente formalistica ai beni, di primario rilievo costituzionale, della vita, dell’incolumità fisica e della salute.
Al riguardo, non può negarsi comunque analoga esigenza di tutela rafforzata in favore di beni di altrettanto primario interesse della collettività, dal momento che comunque in specie si è trattato tra l’altro di uno sbancamento non proprio irrilevante realizzato in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo paesaggistico.
Doveri e responsabilità dell’esecutore materiale dei lavori
Infatti, secondo la giurisprudenza in tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell’illecito (Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep. 2007, Roberto e altri, Rv. 236183).
Ricordiamo inoltre, che gli illeciti edilizi sono qualificati come reati comuni e possono dunque essere commessi da qualsiasi soggetto (fatta eccezione per le condotte di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori, per quelle ascrivibili esclusivamente al direttore dei lavori).
Tutto ciò con la conseguenza che l’esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del dPR n. 380/2001, in caso di inizio delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa e altro, Rv. 263474).
Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/noleggio-a-caldo-anche-il-noleggiatore-responsabile-di-eventuali-abusi-edilizi/