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La regione Umbria seguendo l’esempio di altre Regioni ha approvato le regole per la verifica della conformità sismica in sanatoria per le opere già realizzate
Con la delibera n. 347/2019 della Giunta regionale Umbria, pubblicata nel BURU n. 17/2019, vengono approvate le: “linee guida sulla verifica di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni”.
La regione Umbria in particolare ha voluto affrontare il problema della verifica di conformità sismica “in sanatoria“, considerato che:
- né il dpr 380/2001, né la legge 64/1974, prevedono la possibilità di autorizzare in sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica
- le richiamate NTC 2018, al paragrafo 8.3 “Valutazione della sicurezza” (VdS) dettano i criteri per valutare le opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione
- ai fini della definizione del procedimento per l’accertamento di conformità l’art. 154, co. 6, lr n. 1/2015, richiede “gli assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, […] nonché in materia sismica”.
I tentativi fatti sino ad ora dalla regione Umbria per legiferare in materia non hanno avuto esito, ancorché analoghe discipline siano state adottate da altre amministrazioni regionali, quali:
- Toscana
- Emilia Romagna
- Lombardia
- Piemonte
Con le linee guida si è voluto, inoltre, in prima battuta ed in via sperimentale, fornire indicazioni all’utenza ed agli uffici riguardo:
- termini e modalità per acquisire ed istruire la Verifica di Sicurezza (VdS) ex 8.3 delle NTC 2018
- i casi di applicazione delle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 96 del DPR 380/2001, delle violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali (art. 139, comma 1, lett. e) della legge regionale 1/15)
- i casi di applicazione della sanzione amministrativa disciplinata, di cui all’articolo 139, comma 1, lett. e) e al comma 3 dell’articolo 269 della legge regionale 1/2015.
Le norme si applicano integralmente a tutti i procedimenti in corso, e non, conclusi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU); cioè dal 10 aprile 2019.
Le nuove regole della regione Umbria
Le linee guida sono finalizzate alla normazione degli adempimenti regionali in materia sismica correlati alle istanze per accertamento di conformità che investono gli aspetti strutturali, come di seguito indicate:
- l’attività istruttoria si fonda sulle disposizioni date dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018; ove necessario il dirigente del Servizio Rischio sismico potrà adottare dettami tecnici di dettaglio
- gli adempimenti istruttori sono posti in essere esclusivamente nel caso in cui gli illeciti da sanare investono gli aspetti strutturali degli edifici, secondo quanto comunicato dagli uffici comunali, o al momento in cui viene presentata autonoma e spontanea istanza per l’accertamento di conformità che dovrà essere comunicata dal Comune al Genio Civile regionale
- l’istanza per la Valutazione della Sicurezza può essere presentata anche direttamente al Genio Civile regionale il quale, dopo averne data comunicazione all’A.G., avvierà i propri adempimenti istruttori
- la segnalazione all’A.G. , una volta accertato che l’illecito investe aspetti strutturali, deve essere trasmessa anche qualora sia stata già effettuata dal Comune
- le verifiche in materia di sicurezza, da parte del Genio Civile regionale, sono avviate solo nel caso in cui il Comune dia comunicazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità. Nel caso di procedimenti sanzionatori che possono concludersi con il provvedimento demolitorio ovvero con il diniego di sanatoria non sarà effettuato alcun accertamento istruttorio sulla VdS. Al fine di ovviare ad accertamenti privi di finalità, nell’ambito di un rapporto collaborativo tra Enti, i Comuni sono tenuti a dare comunicazione al Genio civile regionale dell’avvenuta presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità sia essa autonoma che conseguente a provvedimenti sanzionatori
- qualora l’accertamento di conformità evidenzi interventi di carattere strutturale il Comune acquisisce e trasmette, o invita l’interessato a trasmettere, al Genio civile regionale la documentazione necessaria e sufficiente per verificare la correttezza della VdS
- di stabilire, in relazione alla complessità e peculiarità del procedimento ed ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 241/1990, in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di verifica della VdS, decorrenti dalla presentazione della relativa documentazione,nel caso di istanza autonoma, o dalla ricezione della documentazione da parte del Comune. Entro detto termine viene data comunicazione all’A.G. alla quale, oltre che al Comune ed al richiedente, viene altresì trasmesso l’esito della verifica della VdS
- qualora dall’esame della VdS risulti la necessità di eseguire degli interventi per legittimare quanto eseguito, questi sono soggetti ad autorizzazione preventiva ex art. 202, comma 2, lett. b) della L.R. 1/2015. La loro esecuzione è elemento condizionante per il rilascio o l’efficacia della sanatoria
- in caso di conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018, risultante dalla VdS verificata ai sensi del punto 8.3 delle medesime norme, l’ufficio adotta una presa d’atto della conformità degli interventi alle medesime norme tecniche dandone comunicazione al Comune e all’interessato
- ai procedimenti si applica il “rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli”
- gli accertamenti derivanti dall’attività di cui ai punti precedenti, al fine di accelerare l’azione della pubblica amministrazione, sono condotti dal Genio Civile regionale su base documentale, sulla scorta della documentazione progettuale e fotografica, delle informazioni o delle certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione regionale, acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o trasmessi all’amministrazione regionale dagli interessati nel corso del procedimento
- gli accertamenti di ordine tecnico in situ sono da compiere quando strettamente necessario e comunque commisurati alla zona sismica e alla tipologia di costruzione, tendendo conto delle informazioni acquisite nel corso del procedimento
- in merito alle verifiche di opere in argomento ricadenti in aree oggetto di interventi di consolidamento ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001, l’Ente proprietario o gestore delle opere di consolidamento ovvero il Servizio regionale competente, rilasciano al Genio Civile regionale un parere di compatibilità o di interferenza delle opere, da legittimare e/o da eseguire per la legittimazione dell’eseguito, con quelle di consolidamento
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Indirizzo articolo: http://biblus.acca.it/verifica-della-conformita-sismica-umbria/