Cassazione: si può realizzare una sopraelevazione in aderenza ad una costruzione preesistente solo se separate da giunto antisismico, indipendentemente dai materiali utilizzati
Con la sentenza 121/2019 la Corte di Cassazione fornisce utili chiarimenti in materia di sopraelevazione e normativa antisismica: è possibile realizzare un muro in aderenza ad un edifico confinante solo se vi è un giunto antisismico; questo perché le due costruzioni devono rimanere separate per ridurre la rigidità delle strutture ed essere flessibili in caso di terremoto.
Il caso in breve
Nel caso preso in esame, la Corte d’Appello di Catania condanna i proprietari di un immobile al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione di tutte le opere realizzate al primo piano dello stabile per la mancanza dei permessi e la violazione della normativa antisismica.
Si tratta, in particolare, della realizzazione di una terrazza coperta con una tettoia gravante su tubolari metallici infissi nel muro di confine; nel nuovo volume così creato, si realizza un vano cucina di circa 20 m² e due vani adibiti a bagno e ripostiglio, poco più di 3 m² ciascuno.
Secondo i giudici, la chiusura del terrazzo dà luogo ad una costruzione contigua, aderente all’edificio confinante e non resa indipendente e liberamente oscillabile attraverso la predisposizione di un giunto antisismico, come previsto dalla legge.
Invece, a detta del proprietario, per la copertura della terrazza sono stati utilizzati dei materiali (quali lastre di lamierino e acciaio coibentato) che non avrebbero creato alcun pericolo per la pubblica e privata incolumità.
La Corte di Appello respinge, quindi, il ricorso avanzato dal proprietario dell’immobile in quanto:
l’intervento ha aumentato la rigidità dei due fabbricati, che in caso di sisma non sarebbero stati liberi di oscillare separatamente.
Il parere della Cassazione
Giunto in Cassazione, gli “ermellini” respingono il ricorso del proprietario e responsabile dell’intervento, dando conferma a quanto già sentenziato dalla Corte d’Appello.
Secondo i giudici di Cassazione è necessario evitare la rigidità dello stabile, a prescindere dai materiali utilizzati per la copertura della terrazza:
deve qui, infatti, affermarsi il principio che non assume rilievo la tecnica costruttiva adoperata (travi in metallo piuttosto che in cemento), poiché quel che rileva è che l’aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistete edificio, rendendolo solidale, ne attenua la resistenza sismica, a causa dell’aggravio d’irrigidimento dell’intera struttura;
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