?Stampa l’articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
La Cassazione stabilisce che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica deve essere previamente denunciato al Genio Civile; anche senza la realizzazione di opere in cemento armato
Con l’ordinanza n. 14761/2019 della Corte di Cassazione viene ribadito che qualsiasi intervento in zona sismica, anche non in cemento armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire preventivi controlli e necessita, inoltre, del rilascio del preventivo titolo abilitativo.
I fatti in breve
Un cittadino propone ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di euro 1.600 di ammenda per i reati di cui agli artt. 64, 65 e 71, nonché 93, 94 e 95 del dpr 380/2001, per aver realizzato opere abusive (nella fattispecie un muro di contenimento) in zona sismica senza il preventivo deposito al Genio Civile.
La decisione della Cassazione
La Cassazione stabilisce che il ricorso è inammissibile e ribadisce che il deposito al Genio è obbligatorio per:
tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l’impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell’intervento.
D’altronde, al riguardo, non si vede come un muro di contenimento, realizzato in luogo della preesistente struttura in pietrame, non sia in grado di avere influenza in ordine alla pubblica incolumità.
Le responsabilità del committente
Per quanto poi riguarda le violazioni in tema di reati edilizi, le “omissioni non possono che essere in capo al committente”. Infatti secondo i giudici di Cassazione:
quando le opere in cemento armato siano eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso che le opere fossero state eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo preciso interesse.
Ogni committente ha l’obbligo infatti di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza della Cassazione

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ordinanza-cassazione-opere-in-zona-sismica-e-deposito-al-genio-civile/