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Secondo il Consiglio di Stato in caso di discordanza tra grafici e norme di un piano urbanistico comunale, PUC, la normativa ha maggior preso
Con la sentenza n. 5876/2019 del Consiglio di Stato si affronta il caso in cui i grafici della zonizzazione di un PUC/PRG (piano urbanistico comunale, ex piano regolatore) sono in contrasto con le norme tecniche di attuazione.
Un Comune pugliese presentava ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma di una sentenza del Tar Puglia concernente il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un hospice.
Secondo il Comune l’opera era in contrasto con la zonizzazione del PUC; secondo i proprietari invece, vi era discordanza tra grafici e norme tecniche dello strumento urbanistico; nello specifico vi sarebbe stato un errore nei grafici relativi alla esatta zona omogenea in cui ricadeva l’immobile.
La sentenza del Tar
Due società, con ricorso dinanzi al Tar Puglia, chiedevano l’annullamento del provvedimento del Comune che negava l’attivazione del procedimento semplificato mediante Conferenza dei servizi per la realizzazione di una struttura “hospice” con annessa foresteria ed edificio polifunzionale.
Il Comune riteneva:
l’intervento in contrasto con il contenuto della delibera di Consiglio comunale, i cui allegati grafici qualificano la zona interessata alla costruzione dell’ “hospice” come “verde di rispetto”, con ciò ponendosi in contrasto con le N.T.A. che prevedono una procedura particolare in carenza di piano dei servizi, come nel caso di specie in conseguenza della ridetta incompatibilità.
Il Tar, con apposita sentenza n. 1055/2012, accoglieva il ricorso, condannando il Comune.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva:
dirimente il mancato riconoscimento della natura di variante alla delibera del Consiglio comunale, asseritamente ostativa alla realizzazione dell’intervento, posta a base dell’impugnato diniego, che peraltro riporta tale zonizzazione ostativa nelle sole parti grafiche.
Viene, quindi, proposto ricorso al CdS.
La sentenza del Consiglio di Stato
L’appello è infondato secondo il Consiglio di Stato, che precisa:
Oggetto della controversia è, appunto, la ritenuta incompatibilità urbanistica di parte dell’intervento, tale da invalidarne la gestione in termini di edilizia convenzionata, in quanto ricadente, secondo la prospettazione del Comune, non tra le “Zone per servizi delle aree produttive”, disciplinate dal richiamato art. 15 delle N.T.A del P.R.G., bensì con destinazione “a verde”, risultante nella rappresentazione grafica del lotto rilevabile dagli allegati alla delibera comunale
Secondo il CdS hanno, quindi, ragione le società proprietarie:
l’errore di campitura effettuato nella rappresentazione grafica in questione, non corrispondente ai contenuti dei vigenti strumenti urbanistici, invocano, in particolare nella memoria da ultimo depositata, la prevalenza attribuibile comunque alla parte narrativa delle scelte, in quanto contenente l’effettiva regolamentazione.
Come affermato infatti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, se sussiste una discrasia tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di Piano regolatore generale, torna infatti pienamente applicabile la regola giuridica per cui occorre dare prevalenza alla prima (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 49).
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cds-discordanza-tra-grafici-e-norme-di-un-puc/