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Per alcuni interventi in zona sismica classificati “privi o di minore rilevanza”, il certificato di collaudo statico può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
E’ entrata in vigore, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 55/2019, nota come legge Sblocca cantieri, contenente una serie di novità per lo svolgimento delle gare d’appalto (codice appalti dlgs n. 50/2016) ed in materia edilizia (Testo Unico in edilizia), con particolare riferimento agli interventi in zona sismica.
Interventi strutturali in zona sismica
La legge Sblocca cantieri apporta delle modifiche al dpr n. 380/2001 in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche; in particolare, si snelliscono le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie relative agli interventi strutturali in zona sismica, che vengono classificati in base all’impatto sulla pubblica incolumità.
Tra le novità:
- per la denuncia dei lavori e la relazione da depositare a struttura ultimata, inerenti alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, non sarà più richiesta la triplice copia
- la presentazione delle pratiche e le comunicazioni tra Sportello Unico e operatori dovranno avvenire tramite PEC
- ridefinito il contenuto minimo dei progetti, che dovrà essere determinato dal competente ufficio tecnico della regione ed essere, in ogni caso, esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche; i progetti, inoltre, devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; infine, per tutti gli interventi in zone sismiche il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione sostituisce la denuncia dei lavori
- il certificato di collaudo è adesso sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione per alcuni interventi in zona sismica classificati “privi o di minore rilevanza”.
Dichiarazione di regolare esecuzione al posto del certificato di collaudo statico
In particolare, si ha che in caso di alcuni interventi classificati come privi di rilevanza o di minore rilevanza, il certificato di collaudo statico può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Tale semplificazione riguarda, quindi:
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (rientranti tra gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)
- gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (rientranti tra gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità).
Classificazione degli interventi
Modificato, inoltre, l’art. 94 del Testo unico dell’edilizia: lo Sblocca Cantieri (art. 3, comma 1, lett. d) in merito alla classifica gli interventi strutturali in zona sismica in tre tipologie:
- rilevanti per la pubblica incolumità
- minore rilevanza
- privi di rilevanza
Interventi rilevanti
Sono definiti interventi rilevanti, rispetto alla pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g)
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso
Interventi di minore rilevanza
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di minore rilevanza si fa riferimento agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3):
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2)
- le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.
Interventi privi di rilevanza
In questa categoria ricadono gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Clicca qui per scaricare il dpr n. 380/2001

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sblocca-cantieri-e-modifiche-al-testo-unico-in-edilizia/