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Ok allo sconto in fattura solo per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sui condomini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2020, novità in arrivo anche per quanto riguarda lo sconto in fattura relativo agli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) in luogo della detrazione fiscale, come previsto dal dl n. 34/2019 (il decreto Crescita).
In particolare, l’art. 1, comma 70 della legge di Bilancio per il 2020 ha sostituito il comma 3.1 dell’art. 14 del dl n. 63/2013, con il seguente:
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica,
per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Quindi, per gli interventi sulle singole unità immobiliari viene eliminata la possibilità di convertire le detrazioni fiscali, ecobonus e sismabonus, in sconto di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura; tuttavia è sempre possibile applicare la cessione del credito di imposta in alternativa alla fruizione diretta.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 la possibilità di ottenere uno sconto in fattura anziché fruire la detrazione fiscale classica, resta valida unicamente per: gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sconto-in-fattura-e-legge-di-bilancio/