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Il Tar Calabria chiarisce che il certificato di collaudo statico è un requisito indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità
Con la sentenza n. 584/2019 del Tar Calabria viene ribadito il rapporto tra certificato di collaudo e certificato di agibilità.
I fatti in breve
Il Comune di Reggio Calabria ha annullato in autotutela il certificato di agibilità che aveva rilasciato ad un Condominio a seguito della mancanza, nella documentazione, del certificato di collaudo statico.
Il Condominio presenta ricorso allegandovi la perizia giurata di idoneità statica redatta dal tecnico di fiducia (un ingegnere), e sulla base della quale era stato rilasciato solo alcuni mesi prima il certificato di agibilità.
La sentenza
Il Tar sottolinea che la vicenda :
riguarda la pratica volta al rilascio del certificato di agibilità parziale per un condominio edificato successivamente alla entrata in vigore della L. n.1086/1971 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”), laddove, successivamente al termine dei lavori, non risulta essere mai stato presentato il certificato di collaudo statico vistato dall’Ufficio regionale del Genio Civile, nonostante l’originaria concessione e le successive varianti lo prevedessero espressamente.
La questione ruota attorno alla mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di agibilità, che secondo il Condominio può essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato.
Il Tar rigetta il ricorso e ricorda che ai sensi dell’art. 24, comma 1, del dPR n.380/2001 (T.U. dell’Edilizia), il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa”.
Tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità) viene richiesto ai sensi del comma 2 con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni statiche dell’edificio.
Nel caso concreto della realizzazione delle opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo:
non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Calabria

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/senza-il-certificato-di-collaudo-statico-non-puo-esserci-certificato-di-agibilita/