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In vigore dal 7 giugno la nuova legge della regione Sicilia contenente semplificazioni in materia edilizia, dalla SCIA al silenzio assenso
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23/2019 la legge n. 7/2019 dal titolo: “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.
In particolare il titolo IV, la parte maggiormente innovativa del testo che riguarda la “Semplificazione dell’azione amministrativa“, si suddivide nei seguenti articoli:
- Art 17. Conferenze di servizi
- Art. 18. Conferenza semplificata
- Art. 19. Conferenza simultanea
- Art. 20. Decisione della conferenza di servizi
- Art. 21. Rimedi per le amministrazioni dissenzienti
- Art. 22. Accordi fra pubbliche amministrazioni
- Art. 23. Attività consultiva
- Art. 24. Valutazioni tecniche
- Art. 25. Autocertificazione
- Art. 26. Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
- Art. 27. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Art. 28. Concentrazione dei regimi amministrativi
- Art. 29. Silenzio-assenso
- Art. 30. Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
- Art. 31. Disposizioni sanzionatorie
Di seguito analizziamo l’art. 27 che amplierà il campo di utilizzo della SCIA .
Art. 27 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
L’articolo stabilisce che:
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.
Con uno o più decreti del Presidente della Regione saranno individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.
Viene precisato, tuttavia, che le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell’Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell’attività di competenza dell’amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea.
La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante:
- posta raccomandata con avviso di ricevimento
- modalità telematica.
Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
La sospensione dell’attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.
Clicca qui per scaricare la legge della regione Sicilia

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sicilia-approvato-la-norma-per-le-semplificazioni-in-materia-edilizia/