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Una tettoia aggiunta su di un lastrico solare costituisce una sopraelevazione e come tale necessita di una verifica di sicurezza. I chiarimenti del CdS
Cosa dobbiamo intendere per sopraelevazione? Per rispondere a questa domanda bisogna analizzare in primis il Testo Unico dell’Edilizia e le Norme Tecniche per le Costruzioni.
Se l’art. 90 (Sopraelevazioni) del dpr 380/2001 non fornisce una definizione di sopraelevazione, tale da implicare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile, il dm 17 gennaio 2018 (NTC 2018) attraverso il capitolo 8 (Costruzioni esistenti), punto 8.4.3 (Intervento di adeguamento), prevede che:
Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [sopraelevare la costruzione]
Alla luce di quest’ultima definizione, una tettoia:
- comporta aumento di superficie abitabile?
- Può essere definita sopraelevazione con conseguente e necessaria verifica della sicurezza del fabbricato sul quale è realizzata?
A questi quesiti risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2563/2021.
Il caso
Una società realizzava alcune opere per la creazione di un locale bar/ristorante/pizzeria al pian terreno di un fabbricato condominiale.
Tra le opere da effettuare decideva di realizzare una tettoia sul lastrico solare attraverso presentazione di una SCIA al Comune (con oggetto un intervento di manutenzione straordinaria pesante).
Il Comune con un sopralluogo verificava i lavori effettuati e decideva di annullare la SCIA, con ordinanza di demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi.
A parere dell’Ente la tettoia si configurava come sopraelevazione con la conseguente necessità della certificazione relativa ai cementi armati (art. 90 del dpr 380/2001) e della verifica di sicurezza, trattandosi di materia strutturale interessante la pubblica incolumità.
La società, quindi, lamentava la violazione e la falsa applicazione:
- dell’art. 90 del dpr 380/2001;
- del punto 8.4.3 del dm 17 gennaio 2018;
e per tale motivo decideva di far ricorso al Tar.
Il Tar dava ragione al Comune, poiché il Genio Civile aveva, in più occasioni, evidenziato che la nuova destinazione impressa alla copertura (lastrico solare trasformato in terrazza) determinava un aumento dei carichi in grado di produrre un impatto diretto sulla struttura da un punto di vista della sicurezza sismica.
A questo punto la società si appellava al CdS.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici premettono che l’art. 90 del dpr 380/2001 non dà una definizione di sopraelevazione, tale da implicare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile, tuttavia con riferimento a quanto citato al punto 8.4.3 delle NTC 2018, chiariscono che:
tale accezione è fatta propria dalla giurisprudenza (Cons. Stato, II, 15 gennaio 2021, n.491), alla luce dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018), ritenuto strumento utile in senso interpretativo.
Di conseguenza, Palazzo Spada chiarisce che la precisazione del punto 8.4.3 (NTC 2018) sull’inquadramento di una sopraelevazione, fatta propria anche dalla difesa appellante, non è però idonea ad inficiare la correttezza dell’interpretazione data dal primo giudice, in quanto proprio la giurisprudenza ha ritenuto possibile configurarsi la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia costruttiva e per il carattere della stabilità, potessero essere utilizzate a tal fine.
Il ricorso in appello non è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/una-tettoia-realizzata-sul-lastrico-solare-costituisce-una-sopraelevazione/